Questo sito utilizza cookies propri e di terzi al fine di consentirti la migliore esperienza nel suo utilizzo. Se procedi con la navigazione accetti la loro presenza.

PREMESSA

La direttiva 89/686/CEE, che definisce le regole per la produzione dei dispositivi di protezione individuale, basata sui principi  del “Buon approccio”,  ha dato buoni risultati che dovrebbero essere mantenuti e ulteriormente promossi. Nonostante questo, la sua applicazione ha anche evidenziato alcune carenze e incongruenze nella copertura dei prodotti e nelle procedure di valutazione della conformità.

Pertanto è stato necessario rivederne alcuni aspetti e migliorarli.

Il Regolamento 2016/425 è entrato in vigore il 20 Aprile 2016 ma si applicherà a decorrere da  il 21 Aprile 2018, quando sarà definitivamente abrogata  la Direttiva 89/686/CEE. Tale Regolamento vincolerà gli Stati Membri ad agire nell’obbligo di tutti i suoi contenuti e non solo verso il fine da perseguire. Questo per evitare confusione e ambiguità e garantire la libera circolazione dei DPI conformi. 

CONTENUTI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/425 

Il regolamento (UE) 2016/425 stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale  (DPI) che devono posizionati sul mercato, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori, e stabilisce le norme Sulla libera circolazione dei DPI nell’Unione Europea.

Il regolamento si applica ai dispositivi di protezione individuale  che sono nuovi sul mercato dell'Unione al momento di tale immissione sul mercato, vale a dire i DPI nuovi di un fabbricante stabilito nell'Unione oppure i DPI, nuovi o usati, importati da un paese terzo. E il regolamento dovrebbe applicarsi a tutte le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza.

Non si applica ai DPI: 
a) Progettati specificamente per essere usati dalle forze armate o nel mantenimento dell'ordine pubblico; 
b) Progettati per essere utilizzati per l'autodifesa, ad eccezione dei DPI destinati ad attività sportive; 
c) Progettati per l'uso privato per proteggersi da: 
i) Condizioni atmosferiche non estreme; 
ii) Umidità e acqua durante la rigovernatura; 
d) Da utilizzare esclusivamente su navi marittime o aeromobili oggetto dei pertinenti trattati internazionali applicabili negli Stati membri; 
e) Per la protezione della testa, del viso o degli occhi degli utilizzatori, oggetto del regolamento n. 22 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei caschi e delle relative visiere per conducenti e passeggeri di motocicli e ciclomotori.

Nel regolamento vengono stabiliti:

  1. Gli obblighi degli operatori economici
  2. I requisiti di conformità del DPI
  3. I controlli di produzione dei DPI

GLI OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Gli operatori economici sono:

I Fabbricanti: hanno l’obbligo di redigere la documentazione tecnica e di eseguire la procedura di valutazione della conformità.

Il Mandatario: svolge i compiti indicati nel mandato ricevuto dal fabbricante come ad esempio collaborare con le autorità nazionali fornendo la documentazione richiesta e cooperare per eliminare gli eventuali rischi presentati dal DPI oggetto del suo mandato.

Gli importatori: hanno l’obbligo di immettere sul mercato solo DPI conformi. Se un DPI presenta un rischio, l’importatore ha l’obbligo di informare il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.

I distributori: hanno l’obbligo di garantire le condizioni di deposito e/o di trasporto per il mantenimento della conformità ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza. Inoltre i distributori devono verificare la marcature CE e la presenza di tutti i requisiti richiesti dal regolamento.

 

Conformità del DPI:

I DPI immessi sul mercato devono soddisfare i requisiti essenziali di salute e sicurezza che sono presenti nel regolamento e che sono inderogabili.

I DPI devono quindi offrire requisiti di carattere generale  applicabili a tutti i DPI, requisiti supplementari comuni a diversi tipi di DP e requisiti supplementari specifici per rischi particolari. 

dispositivi protezione individuale

CLASSIFICAZIONE DEI DPI

La classificazione dei DPI È effettuata per categorie di rischio crescenti in relazione all’entità del rischio. Le categorie sono tre : nella categoria uno rientrano tutti i DPI che proteggono da rischi minimi; nella categoria due rientrano tutti i DPI che non fanno parte della categoria uno o della categoria tre; nella categoria tre rientrano tutti i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili.

Categoria I
La categoria I comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi: 

a) Lesioni meccaniche superficiali; 
b) Contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l'acqua; 
c) Contatto con superfici calde che non superino i 50 °C; 
d) Lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all'osservazione del sole); 
e) Condizioni atmosferiche di natura non estrema. 

Categoria II
La categoria II comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III. 

Categoria III
La categoria III comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue: 

a) Sostanze e miscele pericolose per la salute; 
b) Atmosfere con carenza di ossigeno; 
c) Agenti biologici nocivi; 
d) Radiazioni ionizzanti; 
e) Ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di almeno 100 °C; 
f) Aa bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di – 50 °C o inferiore; 
g) Cadute dall'alto; 
h) Scosse elettriche e lavoro sotto tensione; 
i) Annegamento; 
j) Tagli da seghe a catena portatili; 
k) Getti ad alta pressione; 
l) Ferite da proiettile o da coltello; 
m) Rumore nocivo.

Le procedure di valutazione della conformità sono differenti in relazione alle categorie di rischio dei DPI.

Controllo interno della produzione

Il  fabbricante all’obbligo di garantire che il DPI interessato soddisfi i requisiti applicabili del regolamento E predispone una documentazione tecnica, appone la marcatura CE garantisce che il processo di fabbricazione sia conforme ai requisiti del regolamento 

  • All
  • Consulenza
  • Corsi Sicurezza
  • Formazione
  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
load more hold SHIFT key to load all load all