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La Cassazione Penale, Sez. 4, con sentenza n. 38914 del 25 settembre 2023, ha confermato la sentenza di condanna già emessa dal Tribunale di Trani in prima istanza e successivamente confermata dalla Corte di appello di Bari nei confronti del datore di lavoro (DL) e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) per il reato di omicidio colposo, reato contestato a seguito della morte di un dipendente.

Nel caso di specie la Cassazione ha contestato che l’RLS non ha “...in alcun modo ottemperato ai compiti che gli erano stati attribuiti per legge, consentendo che C.C. (operaio deceduto per infortunio sul lavoro n.d.r.) fosse adibito a mansioni diverse rispetto a quelle contrattuali, senza aver ricevuto alcuna adeguata formazione e non sollecitando in alcun modo l'adozione da parte del responsabile dell'azienda di modelli organizzativi in grado di preservare la sicurezza dei lavoratori, nonostante le sollecitazioni in tal senso formulate dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione”. Questo partendo da un’analisi precisa del disposto di cui all’art. 50 del D.lgs 81/08 ove vengono definiti i compiti in capo al RLS, al quale viene riconosciuto un ruolo di primaria importanza quale soggetto fondamentale che partecipa al processo di gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro, costituendo una figura intermedia di raccordo tra datore di lavoro e lavoratori, con la funzione di facilitare il flusso informativo aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Nei precedenti gradi di giudizio, in capo al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, era stata ascritta la colpa specifica correlata a violazioni di norme in materia di sicurezza sul lavoro, per aver concorso a cagionare l'infortunio mortale del lavoratore (adibito a mansioni diverse da quelle abituali e pertanto privo di formazione), attraverso una serie di contegni omissivi, consistiti nell'aver omesso di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, di sollecitare il datore di lavoro ad effettuare la formazione dei dipendenti (tra cui il C.C.) per l'uso dei mezzi di sollevamento e di informare i responsabili dell'azienda dei rischi connessi all'utilizzo, da parte del C.C., del carrello elevatore. In sostanza, l’RLS si era comportato da soggetto passivo rispetto alle decisioni del DL e, nonostante l’intervento anche del RSPP (assolto in tutti i gradi di giudizio) teso a segnalare la sussistenza di violazioni di legge, non sollecitava alcun intervento a tutela dei lavoratori.

La sentenza apre un’importante novità interpretativa del D.Lgs. 81/08 in particolar modo sul ruolo delle RLS e sulle sue responsabilità e siamo sicuri farà sicuramente discutere nei prossimi mesi.

Traendo conclusioni dalla stessa, è quindi di fondamentale importanza che l’RLS collabori attivamente con l’organizzazione della sicurezza dei lavoratori, sia attraverso momenti di confronto, come normativamente previsti (es. riunione periodica), che attraverso azioni proattive e non rimanendo spettatore degli eventi.


A questo link con la sentenza completa

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